Fruttivendoli vs ambulanti, norme e buon senso

NOCI – Querelle senza sconti tra fruttivendoli e operatori del commercio itinerante del settore alimentare. La concorrenza tra commercianti pare sia diventata indigesta a più di qualcuno che ha tentato con un escamotage di coinvolgere anche la polizia locale. Il punto del contendere è l’esposizione dei prodotti alimentari, quali frutta e verdura, all’esterno della propria attività.

Il tutto sarebbe nato da un incontro tra i rappresentanti di categoria e l’assessore alle attività produttive Vittorio Lippolis. Le lamentele ponevano di stringere la sorveglianza sui commercianti itineranti che non rispetterebbero appieno il regolamento comunale circa la loro attività. A seguito dell’incontro svoltosi a palazzo di città l’assessore Lippolis con una nota informava il comando di polizia locale di incentivare i controlli sui commercianti operanti sulla pubblica via. Tuttavia, alcuni giorni dopo, stando alle testimonianze dei fruttivendoli pare che alcuni agenti di polizia locale abbiano visitato le loro attività intimando il rientro dei prodotti esposti al di fuori dell’esercizio commerciale pena multe salatissime. Infine, lunedì 29 febbraio, il tutto sembrerebbe rientrato come se nulla fosse successo.

Una situazione anomala che ha fatto scaturire dubbi e domande sull’applicazione di norme e leggi che rispettino la categoria e al contempo difendano i consumatori. Il fatto non è completamente campato in aria. Vi è effettivamente un regolamento comunale che disciplina il commercio itinerante sul suolo comunale ed è il Piano Commercio Aree Pubbliche modificato per l’ultima volta il 1 febbraio 2010 tramite delibera di Consiglio Comunale n. 12. Nel piano del commercio sono indicate, vie, stalli, durata e azioni dei commercianti itineranti fra cui è contemplato il divieto di tenere prodotti alimentari ad un’altezza inferiore ai 50cm dal suolo (Art. 5 – Rispetto delle norme igienico-sanitarie). Forse la non perfetta conoscenza delle norme ha portato ad un po’ di confusione.

Anche per i fruttivendoli infatti esiste una disposizione in tal senso. È la sentenza n. 6108 del 2014 della terza sezione penale della Corte di Cassazione. La sentenza esprime il respingimento ad un ricorso sporto da un fruttivendolo in quel di Nola raggiunto da una multa per aver esposto tre cassette di verdure di vario tipo al di fuori della propria attività. Nonostante il fruttivendolo provasse il buono stato di conservazione degli alimenti, la cassazione respinge il ricorso in quanto si tratta di “un reato di danno, perché la disposizione è finalizzata non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti dell’art 5 legge 283/1962 sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura”. Pertanto “la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari”.

Insomma le norme ci sono sia per gli uni che per gli altri, ma la querelle posta in essere in queste ultime settimane la dice lunga sui rapporti che intercorrono tra fruttivendoli nocesi e ambulanti. Alla fine ciò che servirebbe forse è solo un pò di buon senso.

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