Ordinanza regionale: via libera ad asporto e apertura cimiteri, novità su seconde case e quarantena obbligatoria

BARI – Il Presidente Emiliano oggi ha emanato un’ordinanza che prevede la ripartenza di alcune attività in Puglia già da domani. Il provvedimento è stato prima condiviso in una lunga riunione questa mattina con il comitato dei sindaci Anci Puglia (tra cui il primo cittadino di Noci, Domenico Nisi), alla presenza del prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione.

DA DOMANI 29 APRILE:

✅ OK RISTORAZIONE CON ASPORTO CON DIVIETO DI CONSUMAZIONE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
✅ OK A TOLETTATURA ANIMALI DI COMPAGNIA PREVIO APPUNTAMENTO
✅ OK A PESCA AMATORIALE
✅ OK ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
✅ OK ACCESSO AI CIMITERI
✅ PROROGATE LE ORDINANZE N.207 (STABILIMENTI BALNEARI), 209 (ATTIVITÀ AGRICOLE AMATORIALI), 212 (STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO).

DAL 4 MAGGIO:

✅ OBBLIGO DI QUARANTENA DOMICILIARE DI 14 GIORNI PER CHI RIENTRA DA FUORI REGIONE PER SOGGIORNARE IN PUGLIA
✅ OK A MANUTENZIONE NELLE SECONDE CASE DI PROPRIETÀ

Il presidente Emiliano precisa: “L’obbligo di quarantena a partire dal 4 maggio per chi rientra per soggiornavi in Puglia da fuori regione è una misura di prevenzione. L’abbiamo introdotta per la prima volta in Puglia con un’ordinanza che ha fatto scuola, emanata l’8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell’improvviso esodo dal Nord Italia di migliaia di persone. La nostra ordinanza è intervenuta prima del lockdown nazionale ed è stata la chiave per evitare il diffondersi dell’epidemia in Puglia. Senza di essa avremmo scritto una storia diversa. Sono tantissimi i pugliesi che invece hanno accolto il nostro appello a non rientrare in Puglia per limitare i rischi, e che dal 4 maggio invece potranno tornare. Per questa ragione a tutela della salute pubblica chi rientra da fuori regione per soggiornarvi dovrà segnalare il proprio arrivo sul modulo online o al proprio medico di famiglia, e osservare 14 giorni di isolamento a casa. È un sacrificio necessario per contenere al massimo i rischi ed evitare di vanificare il lavoro di questi due mesi. Si tratta di una misura fondamentale. Nella prima fase di emergenza su 35mila persone rientrate da fuori regione e segnalate con autocertificazione sul nostro sistema, abbiamo intercettato ben 200 casi positivi a Covid. Grazie alla nostra ordinanza che imponeva la quarantena, abbiamo limitato al massimo le catene di contagio che sarebbero partite da queste 200 persone. Se fossero state libere di circolare avrebbero avviato catene che si sarebbero rapidamente moltiplicate. L’obiettivo dell’ordinanza è tenere a freno l’epidemia parallelamente alla progressiva ripartenza della Fase 2, modulando a livello regionale la rigidità delle norme nazionali, come sta accadendo anche in altre parti di Italia. Interveniamo subito in alcuni settori e ogni decisione ha alla base sempre un’istruttoria epidemiologica”.

L’ordinanza emanata oggi avrà efficacia sino al 17 maggio 2020.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA CON TUTTI I DETTAGLI
Art. 1
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
Art.2
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
Art.3
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lospostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
Art.4
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
Art.5
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza.
Art.6
Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.
Art.7
Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.
Art. 8
L’efficacia delle ordinanze n.207 del 15/04/2020, n.209 del 17/04/2020, n.212 del 21/04/2020 è prorogata sino al 17 maggio 2020.
Art.9
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4 del D.L. n.19/2020. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.