Relitti stradali, la strana vicenda di Gemma D’Arrigo

NOCI – Si è svolto ieri il consiglio comunale convocato d’urgenza per l’annullamento della Deliberazione n. 640 del 23giugno 1994, adottata dal Commissario Straordinario Magnatta ed avente ad oggetto la “sdemanializzazione e cessione a titolo oneroso alla società IFI di tratto di strada sita in contrada Gemma D’Arrigo”. Il provvedimento, e di qui l’urgenza della convocazione dell’assise, si è reso necessario per ottemperare ed eseguire due sentenze del TAR Puglia pronunciate sui ricorsi del dott. Orazio De Tommasi, nei confronti del Gruppo Intini e contro il Comune di Noci.

Alle 11.15 il presidente del Consiglio Stanislao Morea ha fatto la conta dei presenti, 11 i consiglieri presenti ed una volta accertato il numero legale, ha dato il via alla discussione. Assenti giustificati per motivi personali l’assessore Antonio Locorotondo e Piero Plantone, nonché l’assessore Lucia Parchitelli e il consigliere Fortunato Mezzapesa arrivati dopo. Spiccava l’assenza iniziale del sindaco Domenico Nisi che ha ritardato il suo ingresso in aula.

Ad illustrare la vicenda è stata la consigliera Anna Martellotta che ha informato i presenti sull’annosa nonché datata questione. Questi i fatti: il Comune con delibera di giunta comunale n. 74 del 20luglio 2015 si era costituito ed aveva dato incarico all’avvocato Maria Cicirelli di Valenzano di appellare le sentenze emesse dal TAR. La storia parte dal lontano 1988 quando una delibera comunale predisponeva provvedimenti atti alla riqualificazione del territorio e si concretizza nel l994 quando la società IFI acquisisce dal Comune il tratto di strada in questione di 1462mq, adiacente il proprio terreno. Il caso nasce poiché allora la società in questione essendo proprietaria dei terreni presenti su entrambi i lati e non essendoci altri proprietari frontisti che potessero vantare diritti e doveri, si decise di cedere al prezzo espresso in lire di 3.500 il metro quadro per un totale di 5.117.000 lire.

L’errore venne compiuto dall’Ufficio Tecnico dell’epoca che non tenne conto del diritto vantato dal dott. De Tommasi come frontista. Nel 2013 la sentenza n.349 del 2013 recita testualmente: “accoglie il ricorso relativamente alla domanda di annullamento della delibera n.640/94 e annulla l’effetto della delibera e dichiara l’inammissibilità del ricorso relativamente all’ulteriore domanda di annullamento del contratto di vendita del 18/12/1995, per difetto di giurisdizione del giudica adito. Condanna il Comune di Noci al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente che si liquidano in 1500euro”. Nella sentenza n.1637/2015 e notificata lo scorso 21 gennaio 2016 si ordinava al Comune di Noci di dare esecuzione alle sentenze entro il termine di sessanta giorni.

Durante il consiglio comunale ancora una volta la minoranza ha palesato e denunciato il modus-operandi di questa amministrazione. Infatti interventi dei consiglieri Paolo Conforti NCD, e Angella Lobianco FI e di Orazio Colonna M5S hanno informato la cittadinanza della loro impossibilità di studiare la documentazione pervenuta solo il giorno precedente la disputa del consiglio comunale. Inoltre nei loro interventi hanno rimarcato un fatto importante: facendo pubblica richiesta all’assise sul reale motivo per cui pur essendo la sentenza stata notificata a gennaio non si fosse data possibilità anche alla minoranza di essere informata precedentemente e non si fosse convocato un consiglio comunale che bensì trova realizzazione solo a due giorni dalla scadenza dei termini di legge. Alla fine di un confronto accesso ma coretto e civile il provvedimento è stato approvato con voto unanime.

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